martedì 4 novembre 2014

GUIDA: 9 UTILI CONSIGLI PER IMPUGNARE (E NON PAGARE) LE CARTELLE EQUITALIA

Vizi di forma e di sostanza: ecco un elenco di tutte le eccezioni che potrete sollevare se vi dovesse essere notificata una cartella esattoriale da parte dell’Agente per la riscossione

“C’è da firmare una raccomandata”. Diciamo la verità: quando il postino, dal citofono, ci risponde in questo modo, la prima paura è che si tratti di una multa o di una cartella esattoriale di Equitalia.   Ecco allora un “manuale di sopravvivenza” contro le odiose richieste di pagamento dell’Agente della riscossione. Si tratta di consigli non certo esaustivi come potrà essere un manuale per tecnici – dei tanti che si vendono anche in rete – ma, se non altro, questo breve elenco ci dirà quali su punti focalizzare la nostra attenzione prima di poter dire: “Questa cartella è nulla!”. 

Prima di passare all’elenco di possibili vizi dell’atto, la prima questione da analizzare è, ovviamente, quella relativa ai tempi. Non si può impugnare una cartella in qualsiasi momento (salvo per rari e gravi casi di invalidità che rendono l’atto completamente inesistente), ma esistono delle scadenze . 

Il secondo punto da sapere è che esistono due tipi di vizi: a) quelli sul merito, ossia se la tassa o la sanzione siano dovuti o meno (per esempio, se gli importi sono stati da voi già pagati, o vi spetta un pagamento inferiore, ecc.). Tali valutazioni le lasciamo al vostro commercialista o legale, non potendo conoscere la vostra situazione contabile/fiscale;   b) quelli sulla forma, ossia sul rispetto delle regole e della procedura imposta dalla legge ad Equitalia per richiedere tali pagamenti. In genere, tali vizi vengono spesso utilizzati da chi sa che deve pagare, ma cerca un espediente per non farlo o per ritardare il pagamento. È su di essi che ora ci soffermeremo.   

Primo trucco: occhio alla notifica!

Il vizio più contestato in una cartella esattoriale è il difetto di notifica. La legge, infatti, impone al postino di rispettare determinate formalità prima di consegnarvi l’atto di Equitalia.   L’atto deve essere consegnato nelle vostre mani o, in caso di vostra assenza, in quelle di un familiare convivente o, mancando anche quest’ultimo, in quelle del portiere. Il postino deve rispettare questa sorta di “ordine gerarchico” ed è tenuto altresì a far menzione, nella relata di notifica, posta alla fine della cartella, di aver proceduto a tali tentativi secondo questa scaletta. Per un approfondimento sul tema, leggi l’articolo: “Valida la cartella esattoriale notificata al porterie dello stabile”.   Attenzione però: sollevare una impugnazione contro la cartella esattoriale per difetto di notifica potrebbe essere controproducente. Infatti, la giurisprudenza segue il principio secondo cui l’opposizione stessa è prova di conoscenza dell’atto. Essa quindi sana ogni vizio di notifica. A questo punto cosa conviene fare al contribuente? Far finta di niente, ossia di non aver ricevuto alcunché. Qualora poi Equitalia proceda avanti negli atti esecutivi (per esempio un pignoramento) o cautelari (per esempio una ipoteca o un fermo), allora bisognerà proporre una opposizione all’esecuzione e contestare la nullità della notifica della cartella esattoriale proprio per il predetto vizio di forma. Un’ultima osservazione in merito alle modalità di notifica per posta. Da più parti d’Italia è stato sollevato il vizio in merito alla illegittimità della notifica effettuata a mezzo posta. I tribunali si stanno spaccando in due, ma la Cassazione sembra tendere verso la opposta tesi, quella favorevole al fisco. Chi voglia tentare con questo tipo di eccezione, in questo portale abbiamo elencato tutti i tribunali favorevoli alla tesi secondo cui le notifiche fatte a mezzo del postino direttamente da Equitalia sono nulle. “Cartelle Equitalia nulle se notificate con il postino: i giudici sconfessano la Cassazione”. È bene comunque precisare ancora una volta che, sul punto, non vi è univocità di vedute in giurisprudenza, per cui sarà il caso di non improntare tutta la propria difesa su tale aspetto.   

Secondo trucco: occhio alla relata di notifica!

In ogni caso, fate molta attenzione a dove il postino ha scritto la relata di notifica. Essa infatti deve essere apposta alla fine della cartella e mai sul frontespizio dell’atto. Se così, infatti, non fosse, la notifica sarebbe nulla. “Nulla la notifica di Equitalia se la relata è sul frontespizio e non in calce”.

Terzo trucco: se non vi ricordate di aver mai firmato alcunché!
Sappiate che se non vi ricordate di aver mai firmato nulla, ciò non significa per forza che nessuno abbia mai provato a notificarvi una cartella. La legge, infatti, consente di ritenere ugualmente e regolarmente consegnati degli atti che invece, di fatto, non lo sono stati per irreperibilità del destinatario o sua assenza momentanea.   Poniamo, per esempio, il caso in cui voi siate stati fuori per qualche mese oppure non abbiate ritirato la posta perché ricoverati in ospedale per una settimana; poniamo anche che, nel vostro stesso appartamento, non vi sia stato alcun familiare convivente a firmare per conto vostro la posta e, ancora, che neanche il portiere abbia accettato corrispondenza per voi. Ebbene, questo non vuol dire che, in ipotesi di questo tipo, il postino non vi possa notificare la cartella. 

Sappiate infatti che il postino dovrà seguire una procedura specifica, all’esito della quale la notifica si considererà ugualmente completata, pur in vostra assenza. Egli dovrà depositare la raccomandata a voi indirizzata presso la Casa Comunale e darvi successivo avviso della giacenza spedendovi una raccomandata con avviso di ricevimento. Se siete assenti anche nel momento in cui l’avviso di giacenza vi viene notificato, esso dovrà essere affisso alla porta d’ingresso della vostra abitazione oppure immesso nella cassetta postale della vostra abitazione oppure in quella del vostro ufficio o della vostra azienda.   Se queste formalità non sono state rispettate, sappiate che la notificazione della cartella è nulla. Pertanto, quello che vi consigliamo di fare è di verificare che nella vostra cassetta della posta non vi sia qualche avviso di raccomandata da voi non ritirata. 

Se così non dovesse essere, potrete sempre controllare, tramite una richiesta di “accesso agli atti”, presso gli uffici di Equitalia, che tutta questa procedura sia stata correttamente eseguita. In pratica, dovrete verificare che il postino abbia tentato di consegnarvi la posta e che, in difetto, l’abbia depositata presso la Casa Comunale, spedendovi una seconda raccomandata (per come appena detto). Di tutti questi atti vi deve essere necessariamente copia presso Equitalia e quest’ultima è tenuta a darvene visione.

Quarto trucco: se non sono indicati gli interessi o manca il tasso!

La cartella di pagamento deve obbligatoriamente contenere una dettagliata indicazione delle modalità con cui gli interessi sono stati calcolati e dei relativi tassi. In mancanza, la cartella che vi è stata recapitata è interamente nulla.   Nel dettaglio degli addebiti – che costituisce una delle pagine che compongono la cartella – dovrete quindi trovare anche il dettaglio del calcolo degli interessi che vi vengono richiesti in pagamento e degli specifici tassi applicati. 

Non è sufficiente, invece, l’indicazione della cifra globale degli interessi e non siete nemmeno tenuti, come contribuenti, a fare complicati calcoli o indagini per ricostruire il modo in cui l’Agenzia delle Entrate ha calcolato gli interessi per i singoli anni di tassazione.   Qualora, quindi, manchino queste indicazioni dettagliate relative agli interessi che vi vengono addebitati, sappiate che la cartella, come detto, è nulla e che questo vizio potrà essere fatto valere davanti al Giudice.

Quinto trucco: se nella cartella manca qualche pagina!   

Il plico che Equitalia vi invia a casa deve contenere tutte le informazioni necessarie al cittadino per poter comprendere la pretesa tributaria e, nello stesso tempo, potersi difendere. La legge, infatti, impone una serie di comunicazioni che l’atto deve elencare in modo esaustivo (per esempio: i termini entro cui far ricorso, ecc.).   Se, per un caso o per un altro, la cartella dovesse pervenire al vostro indirizzo priva di qualche pagina, essa sarebbe nulla. A voi basterebbe sollevare soltanto l’eccezione, mentre ad Equitalia spetterebbe la prova contraria (circostanza non sempre facile da dimostrare).

Sesto trucco: se manca la causale!   

L’elenco degli importi richiesti da Equitalia deve essere sempre accompagnato dalla relativa causale delle somme pretese dal fisco. Secondo la Cassazione, infatti, la cartella deve contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente di identificare in maniera agevole la causale delle somme pretese dall’amministrazione finanziaria.   

Settimo trucco: se nella cartella manca qualche informazione!   

Oltre alla causale, la cartella deve contenere alcuni elementi senza i quali sarebbe nulla: 

- l’intimazione al pagamento della cifra risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata;
- l’indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo; – il numero identificativo della cartella;
- l’ente titolare del credito per il quale Equitalia sta agendo (per es. Inps, Comune, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, ecc.);
- la specie del ruolo;
- generalità del debitore (per es. codice fiscale, dati anagrafici, ecc.);
- l’anno o il periodo di riferimento del credito; – l’importo di ogni articolo di ruolo;
- il totale degli importi iscritti a ruolo;
- il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo e la cadenza di ciascuna di esse;
- l’indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo: si tratta, cioè, dell’indicazione dei presupposti e delle motivazioni che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
- qualora l’iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto notificato in precedenza, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica oppure l’atto stesso va allegato;
– l’avviso che, in caso di mancato pagamento, l’agente della riscossione potrà procedere ad acquisire, in via stragiudiziale, i dati relativi a eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di terzi, al fine dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione;
- l’indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nonché di quello di emissione e notifica della cartella stessa.   Attenzione: la firma autografa del dirigente non è considerata più necessaria. Basta l’intestazione.   

Ottavo trucco: se la cartella non indica termini e modalità entro cui fare ricorso!   

La giurisprudenza è stata chiara nel ritenere necessario che la cartella contenga la precisa indicazione dei termini temporali e delle modalità entro cui il contribuente può fare ricorso, ossia rivolgersi a un giudice per poter chiedere l’annullamento dell’atto qualora sia invalido.   Il contribuente, infatti, deve essere messo nella condizione di difendersi.   A differenza degli altri vizi della cartella, però, in tale caso, qualora manchino tali elementi, l’atto di Equitalia non è nullo, ma l’eventuale ricorso presentato oltre i termini o al giudice sbagliato non comporterà preclusioni per il contribuente.

Nono trucco: il timbro e la data di consegna devono essere leggibili!   

Poiché la data di notifica costituisce elemento essenziale della cartella di Equitalia – e non può essere integrata con altri elementi – la sua mancata indicazione rende nulla la notifica. Tale sarà l’effetto, pertanto, se il timbro con la data di consegna non si legge bene sul documento.   Per maggiori informazioni, vai all’articolo “Nulla la cartella Equitalia se non si legge bene il timbro con la data di notifica”.   Attenzione però: anche in questo caso, come già detto sopra, sollevare una impugnazione contro la cartella potrebbe essere controproducente, posto il principio secondo cui l’opposizione sana ogni vizio di notifica. A questo punto conviene far finta di niente, ossia di non aver ricevuto alcunché,  rimanendo passivi. Qualora Equitalia proceda avanti negli atti esecutivi (per esempio un pignoramento) o cautelari (per esempio una ipoteca o un fermo), allora in tal caso bisognerà proporre una opposizione all’esecuzione e contestare la nullità della notifica della cartella esattoriale proprio per il predetto vizio di forma.

Fonte: La Legge per Tutti

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